FAQ
Cosa si intende per Oro da Investimento?
La legge del 17/01/2000, n.7 art.1 definisce l'oro da investimento come l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, o le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri”.
Non rientra quindi nella definizione di oro da investimento tutto l'oro da gioielleria, nonché l'oro di tipo industriale.
Limiti sulle operazioni in oro in Italia
Secondo il regolamento italiano, UIF (unità informazione finanziaria per l’Italia ) riceve le dichiarazioni di operazioni in oro per le transazioni effettuate sul territorio nazionale, nonché per i trasferimenti al seguito da e verso l’estero di oro, per importi pari o superiori a euro 12.500. Le modalità di produzione e di invio delle predette dichiarazioni sono disciplinate dalla Comunicazione UIF del 1° Agosto 2014, che prevede la trasmissione delle stesse, in modalità telematica, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF. Puntuali riferimenti sulle dichiarazioni oro e sui relativi adempimenti sono consultabili sul sito della UIF al link (https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/index.html).
In caso di più operazioni effettuate con la stessa controparte, ognuna entro il limite inferiore a € 12.500, l’obbligo dichiarativo sarà da ritenersi insussistente solo allorquando ogni operazione possa configurarsi come un singolo e separato contratto. Nel paragrafo 1 della Comunicazione sopra citata, si precisa infatti che “ai sensi della normativa vigente l’obbligo [dichiarativo] non ricorre qualora più operazioni dello stesso tipo compiute con la medesima controparte, ciascuna di importo inferiore alla predetta soglia, si configurino, anche nell’arco di un giorno, come singoli e separati contratti”. Per maggiori informazioni sull’argomento, invitiamo a consultare l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia.
Quali documenti occorrono per poter operare con €uro Oro
I dati richiesti al fine della registrazione sono:
- Documento di identità (Carta di Identità, Passaporto)
- Codice Fiscale/partita IVA
- Recapito telefonico
- Indirizzo e-mail
Quali documenti sono da firmare alla stipula delle transazioni?
- CGV(A): condizioni generali di vendita(acquisto), il contratto che vincola le parti
- Ordine: documento che riepiloga prodotti, importi, indirizzi ed IBAN
- Informativa sulla privacy: Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)
- Documento di trasporto: documento che giustifica il trasferimento delle merci tra due soggetti.
Quali sono le garanzie nel Trasporto?
€uro Oro sopporta ogni rischio di trasporto in base alle regole INCOTERMS 2010. Nel caso di vendita, le consegne sono eseguite in tutta Italia DAP tramite corriere porta valori assicurato. I prodotti acquistati saranno dunque coperti totalmente da assicurazione fino alla firma del documento di accompagnamento da parte del cliente. Nel caso di riacquisto, il cliente effettuerà una spedizione EXW, quindi dal momento di presa in carico da parte del corriere la merce sarà trasportata fino a una delle nostre sedi e coperta totalmente da assicurazione.
Gli acquisti di Oro da Investimento sono soggetti ad IVA?
No. In base al DPR 633/72 l'oro da investimento è esente da IVA.
Che tasse ci sono sugli acquisti di Oro?
Nessuna. Gli acquisti di oro non sono né soggetti ad IVA né ad alcun’altra tassa.
Per quanto riguarda la vendita di oro da investimento quali tasse si devono pagare?
Al momento della redazione delle presenti note, la Plusvalenza relativa all’Oro da Investimento è equiparata a quella di ogni altra rendita finanziaria il cosiddetto "Capital Gain". Dal primo luglio del 2014 deve essere corrisposta in misura del 26% dell'importo della Plusvalenza e dichiarata nell’apposito riquadro del vostro Unico (ci penserà dunque il commercialista). La base imponibile soggetta a tassazione è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il suo valore di acquisto (art. 68 del TUIR). In presenza di documentazione di acquisto la tassazione al 26% viene calcolata sulla plusvalenza derivante dalla differenza tra il corrispettivo da cessione e il costo di acquisto. Qualora non sia conservata la documentazione dell’atto di acquisto del metallo, le plusvalenze vengono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione, e su questa base si imputa il 26 per cento di tassazione ex lege.